LEGGI SULLA VIVISEZIONE

 

 

Leggi che regolamentano la sperimentazione animale

A cura di Marco Lorenzi

lormar@comm2000.it

 

 

Normativa italiana

 

Legge 23 giugno 1970, n.503 

Ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali.

 

Legge 23 dicembre 1975 n.745

Trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali.

 

Decreto Ministeriale 28 luglio 1977 

Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti della composizione e della innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uomo.

 

Decreto Ministeriale 25 agosto 1977

(in Gazz. Uff., 1º settembre, n. 238). -- Rettifiche al decreto ministeriale 28 luglio 1977 concernente il regolamento per l'esecuzione degli accertamenti della composizione e dell'innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uomo.

 

Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.116

Attuazione della direttiva n.86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici. Pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.40 del 18 febbraio 1992.

Tale norma lascia in vigore i soli comma 1 e 3 dell'articolo 1 della precedente Legge 12 giugno 1931, n.924 così come modificata dalla Legge 1 maggio 1941, n.615.

La norma è stata modificata e integrata da:

  • Avviso di Rettifica in Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1992, n.294. 

  • Decreto Ministeriale 29 settembre 1995 "Riconoscimento dei titoli di laurea idonei ed equivalenti ai fini della sperimentazione animale (...) in Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1996, n.102. 

  • Circolari Ministeriali n.32/92; n.17/93 e n.18/93 in G.U. n.120 del 25.5.1993; n.8/94 in G.U. n.163 del 14.7.1994. 

Decreto Legge 12 gennaio 1993 n.2, artt. 4 e 5

Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione.

 

Decreto Legislativo 30 giugno 1993, n.270 

Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali. (Cfr. in particolare art.1 comma 4 lettera g.)

 

Legge 12 ottobre 1993, n.413

Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1993, n.244

Decreto Ministeriale n.190 del 16 febbraio 1994 

Regolamento recante norme per il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.

 

Decreto Legislativo 12 novembre 1996, n. 633

Attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE.

 

Decreto Legislativo 3 febbraio 1997 n. 52 

(in Suppl. ordinario n. 53-L, alla Gazz. Uff. n. 58, 11 marzo). - Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.

 

Decreto Legislativo 24 aprile 1997 n.126 

"Attuazione della direttiva 93/35/CEE recante la sesta modifica alla direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici e della direttiva 95/17/CE recante modalità di applicazione della direttiva 76/768/CEE riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici" in GU n.112 del 16.5.1997

 

Decreto Ministeriale 15 luglio 1997, n. 162 

Recepimento delle linee guida dell'UE di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1997, n.191. L'Unione Europea ha recentemente approvato una Direttiva sullo stesso tema, la cui proposta (97/C 306/10) è pubblicata in GUCE C306 dell'8.10.97.

 

Decreto Ministeriale 26 gennaio 1998

Rinvio della data a partire dalla quale sono vietate le sperimentazioni su animali di ingredienti o combinazioni di ingredienti di prodotti cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione dell'Unione europea 97/18/CE.

Legge regionale 78/2002 (Emilia Romagna)

Vieta l’allevamento, la vendita e l’utilizzo a fini sperimentali di cani e gatti in Emilia Romagna.

 

Normativa comunitaria

Direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965

per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali.

 

Direttiva 75/318/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975

relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri riguardanti le norme ed i protocolli analitici, tossicofarmacologici e clinici in materia di sperimentazione delle specialità medicinali.

 

Seconda direttiva 75/319/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975

concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali.

 

Direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976 (e successive modifiche)

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici.

 

Direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari).

 

Direttiva 79/831/CEE del Consiglio, del 18 settembre 1979

recante sesta modifica della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

 

Direttiva 83/467/CEE della Commissione del 29 luglio 1983

che reca quinto adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

 

Direttiva 83/570/CEE del Consiglio del 26 ottobre 1983

che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali.

 

Raccomandazione 83/571/CEE del Consiglio del 26 ottobre 1983

relativa alle prove per l'immissione sul mercato delle specialità medicinali.

 

Direttiva 84/449/CEE della Commissione del 25 aprile 1984

inerente al sesto adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

 

Risoluzione del 24 novembre 1986

dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee, riuniti in sede di Consiglio, relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.

 

Direttiva 86/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1986

concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.

 

Direttiva 87/19/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986

che modifica la direttiva 75/318/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri riguardanti le norme e i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove delle specialità medicinali.

 

Direttiva 87/21/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986

che modifica la direttiva 65/65/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali.

 

87/176/CEE: Raccomandazione del Consiglio del 9 febbraio 1987

relativa alle prove per l'immissione sul mercato delle specialità medicinali.

 

Direttiva 88/379/CEE del Consiglio del 7 giugno 1988

per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

 

Decisione 90/67/CEE della Commissione, del 9 febbraio 1990

che istituisce un comitato consultivo per la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici

 

Direttiva 91/507/CEE della Commissione del 19 luglio 1991

che modifica l'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri riguardanti le norme ed i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di sperimentazione dei medicinali.

 

Direttiva 92/32 CEE del 30 aprile 1992

Normativa per l'immissione sul mercato di nuove sostanze chimiche.

 

Direttiva 92/69/CEE della Commissione, del 31 luglio 1992

recante diciassettesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

 

Direttiva 93/21/CEE della Commissione del 27 aprile 1993

recante diciottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

 

Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993

concernente i dispositivi medici.

 

Regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993

che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali.

 

Direttiva 97/18/CE della Commissione del 17 aprile 1997

che rinvia la data (al 30 giugno 2000) dalla quale sono vietate le sperimentazioni su animali di ingredienti o combinazioni di ingredienti di prodotti cosmetici" in GUCE L114 del 1.5.1997. (Recepito dal DM 66 26/1/98)

 

Raccomandazione della Commissione 97/618/CE del 29 luglio 1997

relativa agli aspetti scientifici delle informazioni a sostegno delle domande di autorizzazione all'immissione sul mercato di nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari, della presentazione di queste informazioni e della preparazione delle relazioni di valutazione iniziale, in forza del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE).

 

Direttiva 98/73/CE della Commissione del 18 settembre 1998

recante ventiquattresimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE).

 

Direttiva 98/98/CE della Commissione del 15 dicembre 1998

recante venticinquesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE).

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LEGISLAZIONE ITALIANA

 

In merito alla sperimentazione animale c'è una regolamentazione del Decreto Legislativo 116 del 27 Gennaio 1992. 

 

Art 2

"Esperimento" è l'impiego di un animale a fini sperimentali o ad altri fini scientifici che possono causare dolore, sofferenza, angoscia o danni temporanei o durevoli.

 

Art 3

Gli esperimenti possono essere eseguiti soltanto su animali da allevamento appartenenti alle specie elencate nell'allegato 1, esclusi cani, gatti e primati non umani, e può aver luogo soltanto negli stabilimenti utilizzatori autorizzati. Gli esperimenti sono vietati su specie in via d'estinzione.

 

Art.4

Gli esperimenti di cui all'Art.3 possono essere eseguiti soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile utilizzare altro metodo scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente applicabile, che non implichi l'impiego degli animali. 2(…) tra più esperimenti debbono preferirsi:1) quelli che richiedono il minor numero di animali; 2) quelli che implicano l'impiego di animali con il più basso sviluppo neurologico; 3) quelli che causano meno dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli. Tutti gli esperimenti devono essere effettuati sotto anestesia generale o locale. Un animale non può essere utilizzato più di una volta in esperimenti che comportano forti dolori, angoscia o sofferenze equivalenti. Le persone che effettuano esperimenti o quelle persone che si occupano direttamente o con compiti di controllo di animali utilizzati in esperimenti devono avere un'istruzione e una formazione adeguata.

 

Art.5 

Chiunque alleva, fornisce o utilizza animali da esperimento deve provvedere (…) a che: a) Gli animali siano tenuti in un ambiente che consenta una certa libertà di movimento, cure adeguate alla loro salute e benessere. b) Sia ridotta al minimo qualsiasi limitazione. c) Siano effettuati controlli quotidiani. d) Un medico veterinario né controlli il benessere e le condizioni di salute. e) Siano adottate le misure dirette a correggere tempestivamente difetti o sofferenze constatati. 1. Gli esperimenti devono essere effettuati in modo da evitare angoscia e sofferenza o dolore inutili agli animali. 5. E' vietato eseguire sugli animali interventi che li rendano afoni ed è altresì vietato il commercio, l'acquisto e l'uso per esperimenti di animali resi afoni. 

Malgrado le rassicurazioni e le restrizioni della legge, c'è un sotto l'ennesimo pastrocchio all'italiana, quelle che vengono chiamate "disposizioni derogatorie" che come spesso succede nella nostra legislazione, allargano le maglie delle norme sopra citate:

 

Art.8

1.(…) Il Ministro della Sanità, su domanda, può autorizzare: (…) esperimenti sui primati non umani, sui cani e sui gatti (…) 2. Il Ministro della Sanità autorizza gli esperimenti a semplice scopo didattico soltanto in caso di inderogabile necessità e non sia possibile ad altri sistemi dimostrativi. 

 

Art.9

1.In deroga all'art.4, comma 3, un esperimento può essere effettuato senza anestesia (…) se incompatibile con il fine dell'esperimento… 

3. Ogni esperimento, che comporta o rischia di comportare o rischia di comportare gravi lesioni o un forte dolore che potrebbe protrarsi, deve essere specificatamente dichiarato per l'autorizzazione del Ministro della Sanità, che concede alle condizioni di cui al comma 1 e solo in caso di eccezionale importanza dell'esperimento.

Secondo il comma 3 art.1 della vecchia legge (924 del 12 giugno 1931) ripreso nella nuova normativa, perfino la vivisezione in campo didattico è consentita "(…) quando cioè non sia possibile ricorrere ad altri sistemi dimostrativi". Quindi in determinate condizioni è possibile vivisezionare qualsiasi animale e senza anestesia.

 

Nel 1998 la L.A.V. Lega Antivivisezione ha vinto un ricorso al Tar contro il Ministero della Sanità, che si rifiutava di fornire i dati in merito alle autorizzazioni rilasciate ai vari laboratori, alla fine si è saputo che erano stati autorizzati 128 test su cani e gatti e 90 su primati e tutti senza anestesia.

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Obiezione di coscienza alla sperimentazione animale

 

"Il messaggio che ho cercato di trasmettere è molto semplice: se la biologia viene insegnata in modo da sviluppare un senso di meraviglia e di rispetto per la vita, e se lo studente si sente internamente arricchito dai suoi studi, allora si porrà, come obiettivo della propria, il preservare e il proteggere tutta la vita e dedicherà, io credo, se stesso a un mondo migliore e più umano   per gli animali e per la specie umana".

Prof. George Russell, professore di Biologia all'Università di Adelphi e editore della rivista Orion (AV Magazine, estate 1996)

Nelle Università con indirizzo scientifico esistono due tipologie principali di laboratorio:

a) i laboratori di tesi di laurea;

b) i laboratori didattici.

Nei laboratori di tesi di laurea viene svolta l'attività di ricerca; vengono spesso condotte prove di sperimentazione su animali vivi. Lo studente incontra questi laboratori alla fine del proprio piano di studio.

I laboratori didattici sono invece quelli che lo studente incontra subito: alcuni laboratori sono inseriti all'interno del primo anno di corso; altri negli anni successivi; nella maggior parte dei casi comunque sono inseriti all'interno dei bienni o trienni propedeutici, prima delle specializzazioni.

In Italia, l'utilizzo degli animali a fini sperimentali è regolamentato dal decreto legislativo del 27 gennaio 1992, D.Lgs. n(116 che recepisce la direttiva CEE n(86/609/CEE:

Gli esperimenti di cui all'art. 3 possono essere eseguiti soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile utilizzare altro metodo scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente applicabile, che non implichi l'impiego di animali. In deroga all'articolo 3, comma 1, il Ministro della Sanità autorizza gli esperimenti a semplice scopo didattico soltanto in caso di inderogabile necessità e non sia possibile ricorrere ad altri sistemi dimostrativi.

L'altra legge che, soltanto in Italia, regolamenta l'argomento in esame è la n(413 del 12 ottobre 1993: "Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale":

Nelle Università gli organi competenti devono rendere facoltativa la frequenza alle esercitazioni di laboratorio in cui è prevista la sperimentazione animale. All'interno dei corsi sono attivate, entro l'inizio dell'anno accademico alla data di entrata in vigore della presente legge, modalità di insegnamento che non prevedano attività o interventi di sperimentazione animale per il superamento dell'esame.

La legge n.413 obbliga le strutture a fornire allo studente modalità di insegnamento che non prevedono l'utilizzo di animali ma, in caso di esistenza di metodi sostitutivi utilizzabili, lo stesso utilizzo di animali non dovrebbe essere permesso in quanto, secondo il decreto n(116, cade il caso di inderogabile necessità data appunto la possibilità di ricorrere ad alternative.

 

Si configurano solo due possibili situazioni:

 

L'Università utilizza soltanto animali per i corsi di laurea, e non consente agli studenti obiettori di eseguire sperimentazioni di tipo sostitutivo: in questo caso l'Università è inadempiente nei confronti della Legge 413/93.

 

2.L'Università utilizza sia animali che metodi sostitutivi, consentendo agli studenti che lo desiderano di superare gli esami e laurearsi senza avere eseguito esercitazioni sugli animali: in questo caso l'Università è inadempiente nei confronti del D.L. 116/92, poiché in presenza di metodi sostitutivi scientificamente validi l'uso di animali non è consentito.

 

I problemi di carattere giuridico ed organizzativo verrebbero automaticamente risolti con la realizzazione di un unico laboratorio che prevedesse, per tutti gli studenti, l'utilizzo di metodologie sostitutive.

 

Per la lista delle Università che hanno accettato metodi sostitutivi,  visitate il sito: www.novivisezione.org

 

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Legge sull'Obiezione di Coscienza alla sperimentazione animale

 

 

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